In attesa del pronunciamento da parte della Corte Costituzionale sul c.d. lodo Alfano, riporto la sintesi della audizione informale del costituzionalista, ex presidente della Consulta, Leopoldo Elia, avvenuta pochi mesi prima del suo decesso, presso le commissioni riunite - Affari costituzionali e Giustizia - del Senato, il 16 luglio 2008. Spunti utili di riflessione, dell’autorevole giurista scomparso, sul provvedimento che congela i processi per le prime quattro cariche dello Stato.
“Sul disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia Alfano il 2 luglio 2008 “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato” (XVI Legislatura – Atti Camera n. 1442) pesano le censure di illegittimità costituzionale che indussero la Consulta, con la sentenza n. 24 del 2004, a dichiarare la incostituzionalità dell’art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140. Certo, si è cercato di rimediare ad alcuni effetti collaterali segnalati dalla Corte (ad es. in materia di tutela della parte civile, di divieto di reiterazione del beneficio) ma non era qui la sostanza delle censure rivolte all’impianto della legge adottata nel 2003. Quali erano le violazioni “dei principi fondamentali dello Stato di diritto” accertate dai giudici costituzionali? Con una formula sintetica usata nel n. 6 del considerato in diritto possiamo definirle così: “automatismo generalizzato”, scomponibile in generalità dei reati oggetto dei processi sospesi e automatismo della sospensione insuscettibile di ogni filtro o accertamento della plausibilità o ragionevolezza della tutela differenziata. In effetti, il carattere automatico o ex lege della protezione impedisce ogni verifica sul rispetto del principio di proporzionalità: e la stessa giustificazione della deroga al principio della parità di trattamento di fronte alla giurisdizione, che è all’origine della formazione dello Stato di diritto, non può essere fondata su indici obbiettivi. La rinunziabilità della sospensione su richiesta dell’imputato o del suo difensore non rimedia all’automatismo, come si afferma nella relazione ministeriale.



